Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Bari, il sig. XXX, assistito dall’Avv. Pasquale Trigiante e dall’Avv. Alessandra Casamassima, spiegava opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura durante il periodo di sospensione della patente.

Nella fattispecie, al sig. XXX, in data 3.1.2016, veniva contestata la violazione dell’art. 186 co 2 lett C Cds poiché sorpreso alla guida sotto l’influenza dell’alcol e veniva decretata la sospensione provvisoria della patente per la durata di 12 mesi. Tuttavia, in data 29.2.2016, il ricorrente era sorpreso alla guida durante il periodo di sospensione della patente. Successivamente, in data 3.1.2017, decorso il periodo di 12 mesi dalla sospensione, veniva restituita la patente di guida.

Sicché, il ricorrente, facendo pacifico affidamento sulla conclusione in senso favorevole del procedimento amministrativo, ha potuto guidare per diversi mesi, sino a quando, inaspettatamente, in data 15.7.2017 è stata notificata la revoca della patente. Detto provvedimento, pertanto, è stato notificato al ricorrente a distanza di oltre 1 anno e sei mesi dalla commessa violazione.

La difesa eccepiva che, pur se non espressamente indicato dall’art. 219 C.d.S., il termine per l’adozione del provvedimento di revoca non può essere lasciato alla imprescindibile discrezionalità della PA che, al contrario, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90 ha un generale obbligo di concludere i procedimenti amministrativi entro 90 giorni, tanto più se si considera il termine di 2/3 anni per conseguire una nuova patente previsto dall’art. 219 co. III bis del C.d.S..

Ed infatti, il Giudice di Pace di Bari, accogliendo la tesi difensiva, ha così deciso:

accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione n. XXX, emessa dal Prefetto della Provincia di XXX in data 27.6.2017. Condanna la Prefettura, in persona del Prefetto pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 774,00, oltre 15%, iva e cap”.

Il Giudice di Pace, con un ragionamento assolutamente condivisibile, ha così motivato:

invero, il tempo intercorso tra la commissione dell’illecito e l’adozione del provvedimento di revoca della patente appare al giudicante oltremodo lungo atteso che viene dilatata, senza motivazione, una tempistica afferente ad un provvedimento che sarebbe andato a interferire con quello relativo alla sospensione. L’adozione dell’ordinanza, e la conseguente notifica, intervenute in tempo –non ravvicinato- non  possono non concretizzare una patologia dell’atto che ne mina la legittimità in ragione del fatto che l’atto amministrativo è un’entità giuridica preordinata alla realizzazione di fini pubblici – che vanno ad incidere nella sfera del destinatario dell’atto – e che, nel caso di specie, non trovano immediata attuazione e rispondenza in un periodo di tempo ritenuto consono”.