Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile ricostruire un perfetto modello di condotta tipica, né un profilo tendenziale del c.d. stalker.

Nella maggior parte dei casi i comportamenti assillanti provengono da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa.
Quanto alla gamma delle condotte che possono ritenersi molestia assillante o atto persecutorio è piuttosto varia. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i singoli episodi di persecuzione, in genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni moleste: potrebbe, infatti, realizzarsi tramite il sorvegliare, l’inseguire, l’aspettare, ecc.
Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell’agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini cioè, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Lo stalking potrebbe essere un campanello d’allarme di una conseguenza molto più grave che è dato dal ben noto femminicidio.

L’art. 612 bis c.p., al primo comma, punisce la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Il comma successivo prevede un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
In genere la procedibilità è a querela della persona offesa, con termine per la sua proposizione di sei mesi (anziché di tre mesi, come per quasi tutti gli altri reati).
Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità (l. 104/1992) nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio.
Il reato è altresì procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009. Secondo questa recente normativa, infatti, fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking, la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di “ammonimento” nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta avanzata viene quindi trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale assunte ove necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Dopo tale ammonimento, una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato procedibile d’ufficio.