Spesso le imprese, a causa della grave crisi economica, potrebbero essere nella condizione di non poter adempiere al pagamento del TFR e delle retribuzioni.

Se un’impresa è soggetta a una procedura concorsuale, vale a dire a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. si può sostituire al datore di lavoro che non ha adempiuto a propri doveri nei confronti del lavoratore per il pagamento del TFR e delle tre ultime mensilità.

Il lavoratore può recuperare attraverso il Fondo di garanzia la somma dovuta a titolo di TFR e le ultime 3 mensilità.

Il Fondo di Garanzia dell’INPS paga a condizione che il credito sia accertato in un titolo esecutivo, a cui seguirà l’atto di precetto, pignoramento, dichiarazione di fallimento e ammissione di fallimento nello stato passivo della procedura.
Di talché la domanda andrà presentata alla sede dell’I.N.P.S. nella cui competenza territoriale il lavoratore ha la propria residenza.