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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25503 del 13.12.2016 affronta il problema degli affitti in nero, sottolineando quelle che possono essere le conseguenze per l'inquilino e l'affittuario.
Il contratto di locazione va registrato, altrimenti è nullo, anche se le parti lo hanno redatto per iscritto. La nullità dell'affitto comporta una serie di gravi conseguenze per il locatore (proprietario di casa) che, innanzitutto, non potrà sfrattare il conduttore (l'inquilino) moroso con la procedura dello sfratto per morosità. Pertanto chi concede in locazione un immobile in nero rischia di dover ricorrere ad una normale causa di occupazione abusiva che potrebbe richiedere anni, oltre ai tempi dell'esecuzione forzata per il materiale sgombero dell'appartamento in caso di resistenza. Diversamente, la procedura dello sfratto per morosità di norma si esaurisce in pochi mesi.
La registrazione del contratto di locazione deve essere effettuata dal locatore (il proprietario dell'appartamento) entro 30 giorni dalla firma dello stesso. Nei 60 giorni successivi alla registrazione ne deve dare notizia documentata all'inquilino e all'amministratore di condominio per aggiornare l'anagrafe condominiale. In caso di mancata registrazione del contratto di locazione vi saranno sanzioni tributarie e la sanzione civile della nullità del contratto: il contratto di affitto si considera come se non fosse mai stato sottoscritto. La conseguenza principale è che non sono dovuti i canoni di locazione e il proprietario di casa non potrà ricorrere alla procedura di sfratto.