
Lun–Ven 09:00–19:00

<<Alla morte del conduttore di un immobile adibito ad uso abitativo legittimati a succedere nel rapporto di locazione sono esclusivamente i soggetti indicati all'art. 6 l. n. 392 del 1978 >> Questo è quanto stabilito…
Il caso
Al momento del decesso dell'anziano conduttore di un immobile adibito ad uso abitativo, la proprietaria dell'immobile chiedeva il pagamento dei canoni restanti agli eredi del de cuius. In base a quanto stabilito dalla Suprema Corte, però, se il conduttore deceduto viveva da solo nell'appartamento, il contratto di locazione cessa nel momento stesso della sua morte e gli eredi possono, pertanto, riconsegnare l'immobile senza necessità di alcun preavviso, essendo tenuti solo a versare il corrispettivo per il periodo necessario alla riconsegna dei locali. Se, invece, l'inquilino viveva con dei familiari, questi subentrano nel contratto d'affitto, che prosegue in capo ad essi. In tal caso, l'eventuale disdetta degli eredi dovrà avvenire secondo le regole stabilite nel contratto di locazione.
Più nello specifico, alla morte del conduttore, gli succedono nel contratto (secondo quanto previsto dall'art. 6 l. n. 392 del 1978:
il coniuge, che subentra anche in caso di separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il giudice gli ha attribuito il diritto di abitazione della casa coniugale. Ugualmente subentra in caso di separazione consensuale o di nullità del matrimonio, se ciò era previsto negli accordi con il coniuge deceduto;
gli eredi, i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi