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Con la diffusione del Covid-19, sono stati adottati una serie di provvedimenti volti a contrastare la diffusione del Virus anche negli ambienti di lavoro. Il Ministero della Salute, con circolare del 3 febbraio n.…
Con la diffusione del Covid-19, sono stati adottati una serie di provvedimenti volti a contrastare la diffusione del Virus anche negli ambienti di lavoro. Il Ministero della Salute, con circolare del 3 febbraio n. 3190, ha fornito a tutti coloro che, per ragioni lavorative, sono a contatto con il pubblico le seguenti indicazioni: "lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici; evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi influenzali e adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro”. Successivamente sono stati emanati diversi decreti del Presidente del Consiglio che hanno determinato la sospensione di tutte le attività commerciali e industriali, fatta eccezione per quelle individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che autorizzava le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, le farmacie e le parafarmacie, la ristorazione con consegna a domicilio, i servizi bancari, finanziari ed assicurativi, l'attività del settore agricolo, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per tutte le attività lavorative elencate in tale allegato, sono state imposte una serie di precauzioni finalizzate a tutelare quella categoria di lavoratori costretta a proseguire la propria attività. Per questo motivo è stato stipulato un Protocollo firmato, il 14 marzo 2020, dal Governo e dal Presidente di Confindustria, volto a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative per fronteggiare il rischio di contagio da Covid-19. Questo protocollo prevede, ove possibile, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa (mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali, a congedi retribuiti ed al c.d. smart working), mentre, laddove ciò non fosse attuabile, viene prevista la prosecuzione delle attività lavorative, a condizione che vengano assicurati adeguati livelli di protezione per i lavoratori.
Cosa succede se ci ritroviamo nell'ipotesi in cui si svolga una attività in presenza di condizioni che non rispettino gli adeguati livelli precauzionali stabiliti dalle diverse fonti normative per scongiurare il contagio da Covid-19?
E' opportuno, sin da subito, sottolineare che non vi è alcun dubbio che il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro vada considerato alla stregua di un vero e proprio infortunio sul lavoro. Una conferma di questo si ricava dall'art. 42, comma 2, del decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), secondo cui il contagio da Coronavirus deve essere trattato dal datore di lavoro pubblico e privato e dall'Inail come un infortunio. La stessa Inail conferma ciò all'interno di una propria circolare del 3 aprile 2020 la n. 13. Per la giurisprudenza penale, poi, “in tema di lesioni personali, costituisce "malattia" qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che costituisce malattia l'instaurazione nell'organismo di un meccanismo degenerativo, che, se non fronteggiato tempestivamente e costantemente con l'assunzione di terapia farmacologia, conduce ad ulteriori alterazioni e alla fase conclamata di AIDS” (ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, n. 43763 del 29/09/2010). Da ciò discende, inevitabilmente, che nei casi di contrazione del Covid-19, da parte dei dipendenti o di terzi, all'interno dei luoghi di lavoro, potrebbe insorgere una responsabilità sia del datore di lavoro (per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) sia della società per violazione del d.lgs. n. 231 del 2001. I predetti reati potranno, tuttavia, essere concretamente contestati in presenza di tre condizioni: 1. che il contagio sia avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro; 2. che vi sia stata una violazione della normativa emergenziale e/o del d.lgs. n.81 del 2008; 3. che sussista un nesso di causalità tra l'evento dannoso (lesioni o morte) e la violazione della normativa predetta.