
Lun–Ven 09:00–19:00
Viene, così, superato il principio emesso da risalente Sentenza della Cassazione n. 4253/2012, che riteneva la convivenza un <<presupposto essenziale per il riconoscimento del danno>>. Infatti, seconda la Cassazione…
Viene, così, superato il principio emesso da risalente Sentenza della Cassazione n. 4253/2012, che riteneva la convivenza un <<presupposto essenziale per il riconoscimento del danno>>. Infatti, seconda la Cassazione ora citata, <<quel rapporto veniva dettato dall'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari; tuttavia, è possibile provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto>>.
Le Sezioni Unite (vedasi le Sentenze n. 8827/2003, 8828/2003, 26972/2008) avevano già sottolineato come <<la morte di un congiunto ledeva i diritti inviolabili della persona, e come tali, non ascrivibili alla cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli. Le disposizioni civilistiche (art. 75, 76 e 317 bis c.c.) riconoscono tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela, di diritti, doveri e facoltà, rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, con la possibilità per i predetti di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito>>.